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NUOVO REGIME FORFETTARIO
Il regime fiscale forfettario agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad euro 85.000, e che rispettano determinati requisiti.
Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario.
L’applicazione del regime forfettario è subordinata al verificarsi di alcune ‘condizioni’.
– RICAVI: hanno conseguito Ricavi o percepito Compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
– Non possono avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i contribuenti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione.
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 2019 ha precisato che la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro o di soggetti ad essi riconducibili (soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359 c.c., nonché familiari ex art. 5 del TUIR), sono superiori al 50%;
f) coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €;
**Flat Tax imposta sostitutiva: aliquota al 15% o 5%?
Per le cd. start up, ovvero nei primi cinque anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi), viene prevista la riduzione al 5% (ovvero ad un terzo) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.