Misure in tema di bilancio a garantire la continuità aziendale

Sì, il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), oltre alla sospensione dell’operatività delle norme in tema di riduzione del capitale per perdite ha previsto:

  • la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 5);
  • la proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati o in fase di omologazione (art. 9);
  • l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (art. 10);
  • norme in tema di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11).

Aggiornato al 1 ottobre

No, per evitare che imprese che godevano di buona salute prima della crisi sanitaria si trovino costrette a ridurre il capitale nell’anno successivo a causa di tensioni finanziarie temporanee, il DL 8/4/2020, n. 23 (“Decreto liquidità”)  ha previsto la sospensione temporanea dell’operatività delle norme del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite.

In particolare, l’articolo 6 del decreto ha previsto che, per le fattispecie verificatesi nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, non siano applicate le disposizioni previste dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter del codice civile.

Inoltre, per i medesimi esercizi, è stata stabilita la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale prevista dagli articoli 2484, numero 4 e 2545-duedecies del codice civile.

Aggiornato al 1 ottobre

In linea generale, salvo nei casi più gravi, in cui venisse meno il presupposto della continuità aziendale, quanto accade si configura come un evento successivo che non produce effetti sulle valutazioni dell’esercizio 2019.

Trattandosi però di un evento di natura eccezionale e che produce effetti rilevanti sulla gestione sarà necessario fornire un’informativa adeguata nella nota integrativa e, se predisposta (bilancio in forma ordinaria) nella relazione degli amministratori sulla gestione.

Aggiornato al 1 ottobre

Si, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto la la facoltà di convocare l’assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni (invece di 120 giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale, senza alcun bisogno di motivazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Aggiornato al 1 ottobre

No, per evitare che imprese che godevano di buona salute prima della crisi sanitaria si trovino costrette a ridurre il capitale nell’anno successivo a causa di tensioni finanziarie temporanee, ha previsto la sospensione temporanea dell’operatività delle norme del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite.

In particolare, l’articolo 6 del decreto ha previsto che, per le fattispecie verificatesi nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, non siano applicate le disposizioni previste dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter del codice civile.

Inoltre, per i medesimi esercizi, è stata stabilita la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale prevista dagli articoli 2484, numero 4 e 2545-duedecies del codice civile.

Aggiornato al 17 aprile

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