Misure di sostegno alla liquidità delle imprese

No, la circolare ABI del 24 aprile 2020, tenuto che del fatto che per essere elegibile per la garanzia del 100%, il finanziamento non deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale prima di 24 mesi dall’erogazione, ha chiarito che “tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”.

Aggiornato al 1 ottobre

Si, il D.L. 8/4/2020, n. 23 ha previsto, per le operazioni per le quali i finanziatori (banche o altri intermediari finanziari) hanno accordato, in relazione all’emergenza indotta dall’epidemia COVID-19, la sospensione dei pagamenti o l’allungamento della scadenza su operazioni ammesse alla copertura del Fondo, la garanzia è estesa in conseguenza.

Aggiornato al 1 ottobre

Si, purché la sua posizione non sia stata classificata come “sofferenza” ai sensi della normativa bancaria (Circolare Banca d’Italia n. 272 del 2008).

Il D.L. 8/4/2020, n. 23 ha previsto, infatti, che possono beneficiare della garanzia anche le imprese che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 272 del 2008, purché tale classificazione sia stata operata a partire dal 31 gennaio 2020.

Aggiornato al 1 ottobre

La garanzia può essere concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione[1] o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del R.D. N. 267/1942 purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Aggiornato al 1 ottobre

L’importo complessivo delle operazioni di finanziamento che possono beneficiare della garanzia del Fondo con copertura del 90% non può superare, alternativamente:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’Impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale realizzato dal beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.
  • per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la somma dei valori dei ricavi di vendita e delle variazioni delle rimanenze di lavori in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.

Inoltre, i finanziamenti concessi a piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 sono ammessi alla garanzia del Fondo, con copertura del 100%, se soddisfano le seguenti condizioni:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi;
  • durata del finanziamento inferiore o uguale a 72 mesi;
  • importo del finanziamento inferiore o uguale al minore tra il 25% dei ricavi e 25.000 €.

Aggiornato al 1 ottobre

Il D.L. 8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), n. 23, ha introdotto misure straordinarie per favorire l’erogazione della liquidità necessaria a imprese e professionisti per ripartire dopo l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.

Le misure, di natura temporanea, avranno efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Sono previsti due canali di accesso al credito garantito dallo Stato:

  • uno riservato alle imprese di dimensioni minori, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni che opera attraverso il Fondo di Garanzia per PMI
  • uno accessibile a tutte le imprese che opera attraverso SACE S.p.A. Le PMI possono accedere alle questo canale dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Aggiornato al 1 ottobre

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