Con messaggio 29 gennaio 2021, n. 406, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 (Cigo, AO e Cigd) disciplinati dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
La citata disposizione di legge ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd) e di assegno ordinario (AO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Aggiornato al 1° marzo 2021
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Aggiornato al 1° marzo 2021
I trattamenti di cassa integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. 178/2020). Con riferimento alle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, l’INPS ha ribadito le indicazioni già offerte in passato: si computa pertanto anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Aggiornato al 1° marzo 2021
Diversamente da quanto stabilito dai precedenti DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) e DL 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), in relazione alle 12 settimane previste dalla L 178/2020 non è previsto l’obbligo del versamento di un contributo addizionale per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale.
Aggiornato al 1° marzo 2021
L’INPS ha comunicato che sul sito internet istituzionale sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze, che devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
L’Istituto ha istituito appositamente la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20”, da utilizzare per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario.
L’INPS altresì chiarito che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle sei settimane eventualmente richieste ai sensi del DL 137/2020.
Con riguardo alla cassa integrazione in deroga (Cigd), l’Ente ricorda che possono trasmettere le domande di “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.
Le domande di Cigd devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (secondo le indicazioni del messaggio INPS n. 2328/2020). In tale ipotesi, l’Istituto ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.
L’INPS ribadisce inoltre che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid (es. apprendisti).
Aggiornato al 1° marzo 2021
E’ conferma la disciplina secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
E’ stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi sia fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Tuttavia, poiché la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, troverà comunque applicazione la scadenza ordinariamente prevista, che dunque, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.
Aggiornato al 1° marzo 2021