Quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria

Isolamento e quarantena sono due termini entrati nell’uso comune per via della pandemia COVID-19 e rappresentano due importanti misure di salute pubblica volte al tentativo di contenere i contagi e evitare di sovraccaricare gli ospedali.

L’isolamento consiste nella separazione tra coloro che hanno una diagnosi accertata di infezione da SARS-CoV-2 (e dunque con esito positivo al tampone) e i soggetti sani, predisponendo condizioni tali a prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena si applica a persone sane, ma che potrebbero essere state esposte al virus e consiste nella restrizione dei movimenti e dei contatti.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità potevano assentarsi dal lavoro fino al 15 ottobre 202030 aprile e il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero. Lo stesso status (ricovero ospedaliero) era riconosciuto anche ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

La legge n. 178/2020 (art. 1, comma 481) ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Sì, può chiedere che sia effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora lo ritenga opportuno.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro e il periodo di assenza risulta coperto dal certificato medico. Non sono necessarie certificazioni aggiuntive.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Di seguito si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione:

–    persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;

–    persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (esempio: la stretta di mano);

–    persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19;

–    persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

–    persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala di attesa di ospedale, spogliatoio sportivo) con un caso di Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei;

–    operatore socio sanitario o un’altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di Covid-19 senza l’impiego di DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

–    persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il positivo era seduto.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

No, secondo il Dpcm 8 marzo 2020, “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Si presume, infatti, che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per l’intero periodo di quarantena. Per la certificazione ai fini Inps, è il medico di medicina generale che emette il certificato di malattia sulla base della dichiarazione ricevuta dall’operatore di sanità pubblica.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Oltre ad avvisare immediatamente il medico di famiglia, la guardia medica oppure il numero verde regionale, il lavoratore deve darne notizia anche al datore di lavoro. L’autorità sanitaria è tenuta ad accertare, secondo il protocollo previsto dalla normativa vigente, la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

La durata della quarantena varia in base alle casistiche sotto riportate.

Contatto stretto asintomatico di un caso non convivente (o di un caso convivente, ma in grado di restare isolato):

–  10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, con effettuazione del tampone al decimo giorno;

–  oppure 14 giorni dall'ultimo contatto, senza effettuazione di tampone.

Contatto stretto asintomatico di un caso convivente che non è in grado di restare isolato:

–  10 giorni dalla data di negativizzazione del caso positivo, con effettuazione del tampone al decimo giorno

–  oppure 14 giorni dalla negativizzazione del caso positivo, senza effettuazione di tampone.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Comments are closed.

F2D REGALA AI NUOVI CLIENTI l'assistenza ai dispositivi digitali

F2D REGALA AI NUOVI CLIENTI l'assistenza ai dispositivi digitali