Licenziamenti

Fino al 31 marzo 2021 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/1991.

Fino alla medesima data del 31 marzo 2021, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.  

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 C.C., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

No, il licenziamento per giusta causa non rientra nel blocco stabilito dal Decreto “Cura Italia”.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Il blocco dei licenziamenti previsto dal Decreto “Cura Italia” non opera per i licenziamenti dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è “ad nutum”.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

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