Fruizione di congedi straordinari

L’art. 22-bis, comma 1, del D.L. n. 137/2020 ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute.

La medesima disposizione ha previsto, inoltre, che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Il congedo può essere fuito da:

–    genitori lavoratori dipendenti (sono esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata);

–    lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

–    Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Trattasi di 12 giornate complessive. Ciò significa che il totale di permessi è pari a 18: 3 (già previsti per marzo) + 3 (già previsti per aprile) + 12 (da distribuire nei mesi di marzo e aprile).

Il Decreto “Rilancio” ha previsto ulteriori 12 giornate aggiuntive per i mesi di maggio e giugno.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Non può fruire del congedo per due motivi: il figlio non frequenta la scuola secondaria di primo grado e svolge attività lavorativa in smart working.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Deve essere presentata una domanda telematica attraverso uno dei seguenti canali:

tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);

tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Sì, è previsto un congedo indennizzato per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020.

Aggiornato al 14 febbraio 2021

No, Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. 

Aggiornato al 1° marzo 2021

Sono indennizzabili solamente le giornate ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto (non il sabato e la domenica, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro dal lunedì al venerdì).

Aggiornato al 14 febbraio 2021

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