Come si Calcolano le Ferie in Busta Paga – F2D

Come Calcolare le Ferie

Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica o tipologia di contratto, inclusi i soggetti impiegati nei lavori di pubblica utilità e progetti di inserimento professionale.

Si tratta di un dovere che il regime fiscale impone a tutte le aziende e datori di lavoro individuali, ma come calcolare le ferie e dove leggerle all’interno della busta paga?

Come leggere le ferie in busta paga

Le ferie spettanti al lavoratore hanno una durata minima di quattro settimane, periodo che si può estendere ma non può mai essere ridotto.

Per capire come vengono calcolate in busta paga è indispensabile determinare i giorni spettanti al lavoratore dipendente in un anno secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per ogni categoria professionale e in base all’anzianità e qualifica.

In realtà esiste però una doppia modalità per il calcolo: la prima è quella imposta dalla disciplina legale, che stabilisce un periodo non inferiore alle quattro settimane, obbligatorio e non monetizzabile, e quella contrattuale che può essere invece monetizzata in base al settore di riferimento.

Quindi possiamo distinguere tre periodi differenti: il primo, di almeno due settimane di cui fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, un secondo di due settimane di cui godere in modo frazionato entro e non oltre i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione ed un terzo periodo che risulta essere superiore al minimo stabilito di quattro settimane e fruibile anch’esso in modo frazionato entro il termine della contrattazione.

Passiamo dunque alla pratica: come vengono calcolate le ferie in busta paga?

Nel cedolino si riportano di norma le ferie non godute fino al 31 dicembre dell’anno precedente (Residuo AP), i giorni maturati durante l’anno per contratto (Maturato o Spettante) e quelli già goduti (Goduto), infine il saldo dei giorni o delle ore rimanenti corrispondente alla differenza tra residuo anno precedente maturato o spettante e quello goduto.

Dovrà essere premura del lavoratore dunque verificare mensilmente che il prospetto riportato in busta paga sia corretto e comunicare tempestivamente eventuali difformità al datore di lavoro.

Come si calcolano le ferie maturate

Il calcolo delle ferie avviene sulla base dei giorni effettivi di prestazione lavorativa, inclusi i casi di assenza che per legge vengono definiti ugualmente come presenza in servizio, ad esempio i congedi di maternità o paternità, gli infortuni sul lavoro, i giorni di malattia, gli incarichi presso i seggi elettorali.

Non sono inclusi invece il congedo parentale, gli scioperi, il servizio militare di leva, l’aspettativa sindacale per incarichi elettivi, i periodi di preavviso non lavorati e quelli di Cassa Integrazione a zero ore.

Il lavoratore con contratto part time orizzontale, che lavora tutti giorni della settimana ma con meno ore, matura lo stesso numero di giorni di riposo previsto per i dipendenti a tempo pieno. In caso di part time verticale (ossia i contratti in cui si presta servizio solo alcuni giorni della settimana o periodi dell’anno) il periodo di godimento stabilito per i lavoratori a tempo pieno viene  ridotto in base all’attività lavorativa effettivamente svolta.

In caso di malattia insorta durante il periodo di ferie è prevista una sospensione delle stesse qualora ne venisse pregiudicata la funzione intrinseca, ossia il recupero delle energie psicofisiche attraverso il riposo.

In questi casi il lavoratore dovrà trasmettere il certificato in via telematica all’INPS per comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e poter godere del periodo di riposo retribuito.

Cosa succede in caso di ferie non godute

Il diritto alle ferie implica l’obbligo per il datore di assegnarle ma anche di corrispondere una retribuzione per il periodo di assenza dal servizio, di pari importo a quella erogata nei giorni di regolare presenza.

In caso di giorni non goduti per legge vige il divieto di monetizzazione ossia il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare tale periodo in retribuzione.

In caso di risoluzione del contratto di lavoro è invece prevista la monetizzazione se la mancata fruizione non è ritenuta imputabile alla volontà del dipendente ma causata da esigenze aziendali o appurata ad esempio in caso di decesso o di esiti di medicina legale e altri casi di impossibilità oggettiva.

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